(massima n. 1)
La nuova causa di inammissibilitą di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 33 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per cassazione, attesa l'esigenza - desumibile anche dalla legge delega di assicurare la celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputato assente "consapevole" anche nel grado di legittimitą, con conseguente onere di far dotare il difensore di specifico mandato ad impugnare per cassazione rilasciato dopo la pronuncia di appello.