(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., nel caso di imputato rispetto al quale si č proceduto in assenza, il difensore di ufficio che propone ricorso per cassazione č tenuto a depositare specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. Tale obbligo non si applica al difensore di fiducia.