(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilitą, rende l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione, donde č ben possibile che l'autenticazione della firma apposta in calce all'elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell'atto di impugnazione.