(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza di misura cautelare personale č inammissibile quando i motivi dedotti siano manifestamente infondati o privi della specificitā necessaria ex artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., limitandosi a riproporre questioni giā correttamente definite dal tribunale.