Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23680 del 6 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come modificata dall'art. 2, comma 1, lettera o), legge 9 agosto 2024, n. 114 - che non richiede pił, in caso di impugnazione proposta dal difensore di fiducia, l'onere di allegare uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato -, si applica alle impugnazioni proposte a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ossia dal 25 agosto 2024.

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