(massima n. 1)
La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come modificata dall'art. 2, comma 1, lettera o), legge 9 agosto 2024, n. 114 - che non richiede pił, in caso di impugnazione proposta dal difensore di fiducia, l'onere di allegare uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato -, si applica alle impugnazioni proposte a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ossia dal 25 agosto 2024.