Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5161 del 31 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazione, il requisito della specificitą dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilitą, implica a carico della parte impugnata non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere su uno o pił punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

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