Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 46790 del 19 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, alle sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022, come nel caso di specie, č applicabile, come prevede il D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 89 la novella dell'art. 581 c.p.p., comma 1-quater, introdotta dal citato D.Lgs., secondo cui il difensore dell'imputato nei cui confronti si č proceduto in assenza deve depositare specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato dopo la sentenza impugnata. Tale disposizione riguarda anche la proposizione del ricorso per cassazione. (Nel caso in esame, osserva la S.C., in cui l'imputato č stato assente in primo grado e non ha partecipato al grado di appello, il difensore non ha depositato il suddetto mandato. Nč puō supplire a tale incombente, previsto dalla novella disposizione a pena di inammissibilitā del ricorso, la dichiarazione irrituale del difensore di impugnare la sentenza "unitamente" al suo assistito. In tal caso infatti difetta la presenza, a corredo della impugnazione, della firma autenticata dell'imputato, che consenta di attribuire a quest'ultimo lo specifico mandato ad impugnare).

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