Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4165 del 2 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazione, non assume il carattere della genericitą, che produce inammissibilitą rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (artt. 591, primo comma, lettera c e 581, lettera c, c.p.p.) l'atto di appello cumulativo del pubblico ministero che, pur non soggettivamente indicando gli elementi di fatto sui quali fonda le censure al provvedimento impugnato, motiva le ragioni per le quali adisce il giudice dell'impugnazione con l'elencazione di elementi probatori comuni nella loro natura giuridica a tutti gli appellati, pur se singolarmente diversificati per ciascun soggetto, purché trattisi di elementi gią acquisiti agli atti e portati a conoscenza degli interessati e identificabili con mera indicazione di rinvio ad altro atto o provvedimento acquisito nel procedimento.

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