(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilitą di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessitą di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimitą non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza č dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non č stato in grado di esercitare).