(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ha lo scopo di garantire che la celebrazione delle impugnazioni avvenga solo quando sia certa la conoscenza della sentenza da parte dell'imputato e la sua volontą di impugnarla, risultabile anche da un mandato difensivo che specifichi chiaramente il procedimento interessato e sia rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.