(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, l'omessa o errata indicazione degli elementi indicati dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. determina l'inammissibilitą del gravame solo nel caso in cui renda incerta l'individuazione dell'atto impugnato. (Fattispecie relativa a rigetto dell'eccezione di inammissibilitą del ricorso al quale era allegata procura speciale che indicava erroneamente il numero del procedimento e la data del provvedimento).