Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21261 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di lesioni concorrenti dovute a una patologia preesistente e a un errore medico, la liquidazione del danno differenziale deve basarsi su un giudizio controfattuale per accertare se la patologia preesistente incida sulla gravitā delle conseguenze dell'errore. La quantificazione del danno differenziale richiede sottrazione della percentuale di invaliditā non imputabile all'errore medico da quella complessiva.

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