(massima n. 1)
In materia di responsabilità del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato per l'omessa vigilanza su società fiduciaria di cui alla L. n. 1966 del 1939 e la conseguente perdita degli investimenti dei risparmiatori, il nesso di consequenzialità immediata e diretta che, a norma dell'art. 1223 c.c., deve sussistere fra la condotta lesiva e il danno risarcibile impone di tener conto del valore dell'investimento all'epoca in cui si è verificata la condotta lesiva (ovvero il difetto di vigilanza da parte del Ministero e la mancata adozione delle necessarie misure a tutela dei risparmiatori), che non necessariamente corrisponde a quello dei versamenti effettuati, non potendosi escludere che lo stesso possa essersi nel frattempo ridotto per effetto degli investimenti compiuti dalla società fiduciaria prima che sorgesse l'obbligo del Ministero di attivarsi per impedire la prosecuzione dell'attività di raccolta del risparmio. Il danno, dunque, che può essere legittimamente legato alla condotta illegittima dell'Amministrazione, può essere solo quello della perdita del valore, alla data del fatto produttivo del danno, delle quote di investimento che la società fiduciaria avrebbe dovuto restituire oppure, solo in via residuale, il valore nominale del capitale versato.