Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15054 del 29 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione del danno da responsabilità per cattiva gestione degli amministratori delle società di capitali, disciplinata agli articoli 2392 e ss. nonché 2476 del codice civile, dovendo trovare operatività i principi generali di cui agli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 del medesimo codice, può percorrersi adottando il criterio dei "netti patrimoniali", cioè dal confronto tra valori patrimoniali, forniti dalla differenza tra il valore del patrimonio netto sussistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e il valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica ovvero, ove persista sino a detto momento il nesso eziologico, fino all'apertura della procedura concorsuale. La praticabilità di detto meccanismo risulta legittimo ove sia ravvisata una governance sociale collidente rispetto all'obbligo sancito all'articolo 2449 codice civile vecchio testo e all'attuale articolo 2486 codice civile, potendo quindi il giudice ricorrere in via equitativa, in ipotesi di impossibilità di una ricostruzione analitica per incompletezza dei dati contabili, ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali. Ciò a condizione che detto ricorso risulti appropriato alle circostanze fattuali, e che pertanto sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore idoneo a identificarsi quale causa del danno lamentato e siano state precisate le ragioni impeditive di un distinto accertamento degli effetti deleteri riconducibili alla condotta.

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