(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Corte di Cassazione ha chiarito che il valore "base" delle Tabelle milanesi del 2018 può essere applicato in assenza di circostanze peculiari che giustifichino la personalizzazione in aumento. Nel caso del danno subito da vedova, ove si sia valorizzata l'intensa durata del matrimonio, possono essere giustificate personalizzazioni verso l'alto.