(massima n. 1)
Per la liquidazione del danno morale connesso a espressioni diffamatorie pubblicate sui social network, la Corte di merito può far ricorso alla liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., tenendo conto della diffusione dello scritto, della rilevanza dell'offesa e della posizione sociale delle vittime, anche in assenza di specifiche allegazioni nella riassunzione del giudizio in sede civile.