Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19958 del 19 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di rottamazione del mezzo, il responsabile civile č tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto; spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietā in caso di acquisto di un usato; eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva; spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato. Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, č necessaria la prova dell'esborso.

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