Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16186 del 11 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il criterio della ripartizione delle quote di responsabilitą nei rapporti interni tra condebitori solidali spetta al giudice di merito, cui compete attribuire il "peso" delle condotte colpose poste in essere dagli stessi e inseritesi nella serie causativa dell'evento dannoso.

(massima n. 2)

La personalizzazione del danno non patrimoniale richiede che il danneggiato allega e provi circostanze specifiche ed eccezionali legate all'irripetibile esperienza di vita individuale caratterizzata da aspetti emotivi o funzionali; le conseguenze pregiudizievoli comuni gią compensate nella liquidazione forfettizzata tabellare non possono essere considerate per la personalizzazione del danno.

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