(massima n. 1)
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione, in misura pari al 30%, della componente biologica del danno, patito da una donna in conseguenza della morte della figlia di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica).