Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 24545 del 4 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione del danno da lucro cessante subito dal coniuge superstite deve tener conto non solo della durata della residua vita lavorativa della vittima, ma anche delle reali aspettative pensionistiche e ereditarie basate su elementi concreti e documentali. Qualora la motivazione della decisione sia illogica, assertiva e non tenga conto di tali elementi, essa può essere censurata per violazione del minimo costituzionale di motivazione.

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