Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 34108 del 23 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, consistito nella riduzione della capacitā lavorativa, deve essere svolta con criteri equitativi e la decisione della Corte d'Appello di applicare una riduzione equitativa del 30% alla capitalizzazione operata, non č sindacabile in sede di legittimitā qualora essa non sia manifestamente sproporzionata.

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