(massima n. 1)
La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, consistito nella riduzione della capacitā lavorativa, deve essere svolta con criteri equitativi e la decisione della Corte d'Appello di applicare una riduzione equitativa del 30% alla capitalizzazione operata, non č sindacabile in sede di legittimitā qualora essa non sia manifestamente sproporzionata.