(massima n. 2)
In tema di responsabilità contrattuale, il danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può essere risarcito applicando i criteri generali previsti dagli artt. 1223 e 2697 c.c., al di fuori delle ipotesi di applicabilità diretta dei criteri di compensazione fissati dalla disciplina comunitaria.