(massima n. 1)
L'esercizio del potere discrezionale del giudice nel liquidare il danno in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non dà luogo ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa; tale potere è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare l'ammontare del danno.