Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 14593 del 25 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilità per contraffazione, il giudice può liquidare il danno in una somma globale stabilità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano, sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato e, nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante potrà essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della giusta royalty o royalty virtuale, senza l'onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa royalty pretesa in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell'autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd. "minimo obbligatorio". La liquidazione può, dunque essere effettuata anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, nel qual caso l'utile percepito dal contraffattore non corrisponde all'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa, deducendo i costi sostenuti (produttivi e di distribuzione) dal ricavo totale.

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