(massima n. 1)
Il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. rientra nella sua discrezionalità ed è ammesso anche quando vi sia una difficoltà solo di un certo rilievo nel provare l'ammontare preciso del danno; tuttavia, tale potere non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova dell'esistenza del danno stesso.