Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5804 del 5 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. rientra nella sua discrezionalità ed è ammesso anche quando vi sia una difficoltà solo di un certo rilievo nel provare l'ammontare preciso del danno; tuttavia, tale potere non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova dell'esistenza del danno stesso.

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