(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, bisogna tener conto di tutti i pregiudizi patiti dalla vittima, comprensivi anch'essi del generale, duplice aspetto della sofferenza interiore, intesa come strumento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est del danno morale, sia di quelli relativi agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso, intesi quelli come la proiezione esterna della denegata dimensione genitoriale, senza ricorrere ad automatismi risarcitori.