Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18442 del 28 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

 Ai fini della determinazione del danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, bisogna tener conto di tutti i pregiudizi patiti dalla vittima, comprensivi anch'essi del generale, duplice aspetto della sofferenza interiore, intesa come strumento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est del danno morale, sia di quelli relativi agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso, intesi quelli come la proiezione esterna della denegata dimensione genitoriale, senza ricorrere ad automatismi risarcitori. 

(massima n. 2)

In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto".

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.