(massima n. 2)
La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza incidenter tantum, della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in capo ai congiunti delle vittime di un sinistro stradale, in ragione dell'archiviazione del procedimento penale a carico del conducente del mezzo che lo aveva provocato).