Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 20871 del 26 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva escluso che la società opponente avesse dimostrato la lamentata lesione della propria immagine e reputazione commerciale, sul rilievo che la stessa non avesse prodotto in giudizio i propri bilanci, non considerando che questi ultimi sono destinati ad esporre solo dati di carattere economico-patrimoniale, ma non sono di per sé significativi del pregiudizio non patrimoniale lamentato dalla società istante).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.