Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15245 del 7 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Laddove il danneggiato presenti menomazioni preesistenti che concorrono con maggior danno causato dall'illecito, ai fini della liquidazione del danno alla salute, č necessario procedere dapprima con una stima in punti percentuali dell'invaliditā complessiva (somma della menomazione preesistente e di quella causata dall'illecito) e dell'invaliditā preesistente, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, e, successivamente, sottrarre dal valore monetario dell'invaliditā complessiva quello della preesistente.

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