(massima n. 1)
In caso di accertamento dell'an (esistenza della condotta cagionante il danno ingiusto e legittimità della relativa domanda risarcitoria), il giudice non può esimersi dall'espletare la valutazione del quantum mediante lo strumento equitativo, se l'esito istruttorio che ha consentito di raggiungere la prova dell'an non si estende anche al quantum, rimanendo il suo accertamento obiettivamente impossibile o comunque particolarmente difficoltoso. Il potere di liquidare equitativamente i danni ex artt. 1226 e 2056 c.c. è espressione del più generale potere ex art. 115 c.p.c., dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa; in questi casi, il giudice non può emettere una pronuncia di non liquet, poiché ciò significherebbe negare quanto già stato accertato sull'esistenza della condotta cagionante il danno ingiusto e sulla conseguente legittimità della relativa domanda risarcitoria.