(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni alla salute, la personalizzazione del danno č ammissibile solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendano il pregiudizio maggiore rispetto ai casi consimili, e non sono giustificate dalle normali conseguenze dell'invaliditā liquidata. La personalizzazione deve essere adeguatamente motivata dal giudice per evitare il rischio di duplicazione risarcitoria.