Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26985 del 21 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

 Non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micro permanenti. Ne consegue che il danno da sofferenza interiore deve formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta dedotto e provato. 

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