Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17785 del 27 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito.

(massima n. 2)

In caso di morte della vittima secondaria prima dell'instaurazione del giudizio, il danno non patrimoniale subito da quest'ultima e mai richiesto in vita può essere trasmissibile agli eredi come credito ereditario perché entrato nel patrimonio della de cuius.

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