(massima n. 1)
L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacitā di guadagno, conseguente a lesioni personali, deve avvenire accertando i postumi permanenti, la compatibilitā tra questi e le mansioni svolte dalla vittima, e valutando se questa incompatibilitā comporti una riduzione patrimoniale. Dev'essere esclusa ogni automatica correlazione tra il grado percentuale di invaliditā e l'esistenza del danno patrimoniale.