(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei pregiudizi da sinistri stradali, la misura concreta dell'entità dei danni rivendicati dall'attore e riconoscibili dal giudice di merito non può dipendere dall'eventuale non contestazione o riconoscimento del danneggiante (si tratterebbe, infatti, quanto alla non contestazione, di un fatto non comune alle parti e, quanto alla confessione - non già di una dichiarazione di scienza, ma - di una discrezionale valutazione qualitativa di fatti, come tale non suscettibile di confessione), ma deve corrispondere a quanto effettivamente comprovato dall'attore, che è onerato della prova dell'entità dei danni subiti a seguito del sinistro.