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Articolo 1229 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Clausole di esonero da responsabilità

Dispositivo dell'art. 1229 Codice Civile

È nullo [1419] qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore [1228] per dolo o per colpa grave(1).

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari [1228] costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico(2)(3).

Note

(1) Non costituisce clausola di esonero da responsabilità quella che delimita l'oggetto del contratto. È valida, inoltre, la clausola con cui la responsabilità è trasferita da un soggetto ad un altro, cd. "clausola di manleva", atteso che la garanzia è naturalmente onerosa e, quindi, il debitore non è comunque indotto a non adempiere.
(2) In questo comma il legislatore non limita la nullità a dolo e colpa grave per cui essa opera anche in caso di colpa lieve, atteso che l'ordine pubblico coinvolge interessi anche di soggetti ulteriori oltre a debitore e creditore.
(3) La disposizione va coordinata con l'istituto della clausola penale, con la quale, a prescindere dall'effettivo pregiudizio, si fissa il risarcimento del danno in una determinata prestazione (1382 c.c.): si ritiene, generalmente, che, in caso di dolo o colpa grave del debitore, la clausola penale non operi e il debitore sia integralmente responsabile.

Ratio Legis

Lo scopo avuto di mira dal legislatore è evitare che il debitore si vincoli ad una obbligazione per lui priva di conseguenze giuridiche, così da privare il creditore di ogni tutela e lasciare alla scelta del debitore se adempiere o meno. Lo scopo è raggiunto prevedendo la conseguenza più grave, cioè la nullità (1418 ss. c.c.) della clausola: ciò per tutelare anche il contraente debole.

Brocardi

Culpa lata
Dolus semper praestatur
Pactum de dolo non praestando

Spiegazione dell'art. 1229 Codice Civile

Clausole volontarie esimenti da responsabilità; con esclusione di quella dovuta a dolo

Si è rilevato — sub art. 1228 — come la volontà dei contraenti che esonera il debitore dal dover rispondere anche dei fatti dolosi o colposi di quei terzi, della cui attività questi si avvale nell'adempimento, possa anche essere preventiva; ciò quell'articolo non dice expressis verbis ma si desume più che dal silenzio suo, dal rilievo che nell'art. 1229 si dichiara la nullità di qualsiasi patto in cui preventivamente si limita o si esclude la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.

La diversità di trattamento tra due convenzioni aventi uno stesso oggetto non è facile da comprendere; il che, del resto sarebbe confermato dal fatto che l'art. 124 del Progetto 1939-1941 limitava la libertà delle parti nel pattuire l'esonero dalla responsabilità per dolo degli ausiliari quando si fosse convenuto preventivamente che il debitore sarebbe stato liberato dalle conseguenze del dolo o della colpa grave e propria e dei suoi ausiliari; principio più che giusto questo giacché, com'è stato osservato, non può farsi a meno di riscontrare una identificazione giuridica della posizione del debitore con quella dei suoi ausiliari.

Dell'eliminazione di quest'ultimi non è dato motivo ed in verità non riusciamo a trovarne alcuno.

Né si potrebbe sostenere che la formulazione lata del primo comma consente di affermare anche la nullità del patto con cui si escluda o si limiti la responsabilità del debitore per fatto dei propri ausiliari tutte le volte in cui si accerti dolo o colpa grave da parte sua; contro siffatta interpretazione stanno due rilievi: il primo che, come s'è detto commentando l'art. 1228, la responsabilità del debitore per fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari non si asside su di una culpa in eligendo o in vigilando o su suo dolo; ove ciò fosse gli dovrebbe esser consentito liberarsene con la prova contraria il che non è.

Ora se l'obbligo per il debitore di rispondere ex art. 1228 non è in funzione di negligenza o dolo, come può l’art. 1229 essere riferito anche a tale ipotesi?

Il secondo rilievo può essere desunto dal fatto che nel cpv. dello stesso art. 1229, in modo esplicito, si dichiara nullo ogni patto preventivo che escluda o limiti la responsabilità per i casi in cui il fatto dei debitori o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico; ora, se l'indole della norma ne contiene l'applicazione all'ipotesi espressamente prevista dalla legge, non si comprende la portata restrittiva del divieto di cui al 1° comma.

Ciò premesso, e passando all'esegesi della norma positiva, non è difficile rilevare in questa il divieto dei c.d. pacta ne dolus praestetur ne culpa lata praestetur.

II primo era già noto al diritto romano, se nella 1. I, § 7 Dig. depositi vel contra, 16,3, ci è dato leggere: “illud non probabis dolum non esse praestandum si convenerit nam haec conventio bonam fidem contraque bonos mores est, et ideo nec sequenda est”.

II fondamento del divieto (ideo nec sequenda est [conventio]) è riposto da Ulpiano nel carattere immorale e socialmente doloso del patto, con cui taluno si assicura l'irresponsabilità di un suo volontario inadempimento di obblighi assunti. Rilievo giusto, al quale si può aggiungere l'altro, per cui riconoscere validità al patto ne dolus praestetur, significa dichiarare, a priori, la nullità o l'inefficacia del rapporto obbligatorio, in quanto se esso è aggiunto al negozio costitutivo del rapporto contrasta con la volontà di obbligarsi, mentre se è convenuto successivamente, consentirà al creditore di non adempiere la prestazione.


E a colpa grave

Oltre che il patto ne dolus praestetur, l’art. 1229 dichiara nullo anche il patto ne culpa lata praestetur.

E’ tuttora motivo di disputa accertare se al diritto romano fosse stato o meno noto un tal patto e quale disciplina esso avesse avuto.

Da taluni si è detto che, in quanto culpa lata dolo aequiparatur, pure il divieto de culpa lata non praestanda dovrebbe considerarsi nullo; da altri si è obbiettato che l'equiparazione della colpa lata al dolo, anche se per certe particolari situazioni ammessa, dal diritto romano, non è tale da giustificare l'inefficacia del patto liberatorio da responsabilità per colpa, che ritengono, perciò pienamente valido, giacché nulla di immorale in esso si scorge se la colpa non può considerarsi determinante una responsabilità pari a quella per dolo, che è volontà preordinata alle conseguenze dannose.

Oggi la controversia è risolta espressamente dal codice che dichiara nullo anche il patto de culpa lata non praestanda.

E’ da rilevare che la nullità dell'uno e dell'altro patto è comminata solo per l'ipotesi in cui questo sia stipulato preventivamente; ma per le considerazioni dianzi fatte deve ritenersi nullo i1 patto anche se stipulato successivamente al costituirsi del rapporto obbligatorio. Valido invece esso sarà se accettato dal creditore dopo che si siano verificate le conseguenze del comportamento doloso o colposo del debitore, giacché in tale ipotesi deve vedersi nella adesione del creditore una sua rinuncia ad essere risarcito dei danni derivanti da quelle conseguenze.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

107 La libertà dei contraenti nel pattuire l'esonero del dolo degli ausiliari trova, però, il limite dell'art. 124 che commina di nullità la clausola con cui il debitore viene preventivamente liberato dalle conseguenze del dolo o della colpa grave, tanto propri quanto dei suoi rappresentanti.
L'articolo riproduce una corrispondente norma del progetto, con una modificazione atta a precisare che la nullità si riferisce all'ipotesi di esonero preventivo; e appare adeguato a concetti ormai fermi nel campo del diritto.

Massime relative all'art. 1229 Codice Civile

Cass. civ. n. 17985/2022

In tema di cessione del credito, il fatto proprio del cedente, che limita la possibilità di esclusione pattizia della garanzia ex art. 1266 c.c., ha un'area operativa distinta dalla nozione di dolo o colpa grave di cui all'art. 1229 c.c., in quanto la prima disposizione introduce una garanzia naturale del contratto ad effetti reali che non richiede una valutazione soggettiva dell'adempimento, dovendosi perciò ritenere come "fatto proprio" la mera oggettiva riferibilità del fatto che determina l'inesistenza del credito ceduto alla sfera di controllo esclusiva del cedente. (Nel confermare la validità di una cessione in blocco di crediti tramite selezione competitiva, taluni dei quali inesistenti, la S.C. ha rilevato come il "fatto proprio" che limita l'esclusione pattizia della garanzia del "nomen verum" possa essere rappresentato dall'estinzione del credito per ricezione del pagamento, ancorché eventualmente attraverso esattore, ovvero mediante transazione, mentre non rientra in tale nozione l'annullamento della cartella esattoriale seguita da rateizzazione, come pure l'inesistenza derivante da sentenza passata in giudicato).

Cass. civ. n. 5968/2020

La clausola del contratto di locazione che esclude la corresponsione al conduttore di un'indennità per i miglioramenti non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità del locatore ai sensi dell'art. 1229 c.c., perché non incide sulle conseguenze della colpa o dell'eventuale inadempimento di quest'ultimo, bensì sul diritto sostanziale all'indennità prevista, con norma derogabile, dall'art. 1592 c.c..

Cass. civ. n. 18338/2018

La irrisorietà del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale costituisce elemento sintomatico dell'aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall'art. 1229, comma 1, c.c.. Ne consegue che deve ritenersi illegittima una clausola penale, inserita in un contratto di vigilanza di un esercizio commerciale, contenente la previsione di limitazione dell'ammontare del danno risarcibile, cagionato dal mancato od inesatto adempimento della prestazione di vigilanza, in misura pari alla rata mensile del corrispettivo, di entità modesta, e nel contempo escluda la responsabilità dell'Istituto di vigilanza "per eventuali furti", così sostanzialmente interrompendo il nesso funzionale tra la corretta esecuzione del servizio e la prevenzione della commissione di furti ai danni del cliente.

Cass. civ. n. 20808/2010

In tema di responsabilità contrattuale, il debitore che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi, sicché, ove si tratti di fatto doloso dell'ausiliario, il debitore è responsabile anche per i danni non prevedibili e tale responsabilità (al pari di quella per colpa grave) non può, ai sensi dell'art. 1229 c.c., essere esclusa o limitata sulla base di un patto preventivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità di una società di spedizione per il fatto doloso di un proprio incaricato alla consegna di un plico, dal predetto abbandonato in un ufficio, facendo figurare l'avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza, rilevando che la clausola delle condizioni generali di abbonamento al servizio di recapito, concernente l'esclusione della responsabilità della società medesima per atti, inadempimenti od omissioni dei soggetti incaricati al trasporto delle cose oggetto di spedizione, era affetta da nullità).

Cass. civ. n. 7061/1997

Al fine di accertare se una penale, pattuita per l'ipotesi di inadempimento (o ritardo) della controparte, abbia consistenza irrisoria, tanto da risolversi, in concreto, nella esclusione o limitazione della responsabilità per i danni da inadempimento, e nella conseguente violazione del divieto posto dall'art. 1229 c.c., l'intento elusivo non può essere desunto dal raffronto tra la misura della penale e l'entità del danno poi, in concreto, verificatosi, ma (dovendosi ricostruire, in parte qua, la volontà dei contraenti con riguardo al suo momento genetico) tra la misura della penale e l'entità presumibile dell'eventuale, futuro danno da risarcire, ricostruibile secondo una prognosi ex post.

Cass. civ. n. 280/1971

Una clausola è esclusiva o limitativa della responsabilità contrattuale qualora stabilisca che il contraente, se non adempirà puntualmente la prestazione promessa, non incorrerà, o incorrerà solo limitatamente nelle sanzioni conseguenti alla sua inadempienza. Non sono pertanto clausole limitatrici di responsabilità quelle che specificano, delimitandolo, l'oggetto della prestazione promessa dal contraente, senza affatto escludere, né in tutto né in parte le sanzioni previste dalla legge o dal contratto per l'eventuale suo inadempimento.

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I. J. C. G. chiede
lunedì 29/08/2022 - Lazio
“Buongiorno,

Sono stato un inquilino in una casa a Roma per un anno. Il contratto è stato firmato nel luglio 2021. Da novembre, quando sono iniziate le piogge, la cucina è allagata perché l'acqua entra sotto le finestre. I tappi della cucina non possono essere utilizzati e l'intero pavimento è imbevuto in modo che sia pericoloso entrare fino a quando l'acqua non smette di entrare.

Ho avvisato il proprietario a novembre e lei mi ha detto che fino all'estate non potevo fare la riforma. A giugno me lo ha detto per settembre e ora per ottobre.
Penso che la casa avesse questo vizio nascosto prima di firmare il contratto. Rivedendo anche questo contratto ho visto che c'è un punto che dice testualmente:
Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584c.c., il Conduttore non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento dei danni e spese o riduzione del corrispettivo, ove, per riparazioni necessarie, anche se differibili, modifiche o miglioramenti all´interno ed all'esterno dell'immobile dovesse parzialmente o totalmente limitato l´uso o godimento della cosa locata.

Mettere questo in un contratto è legale?

Grazie per la vostra assistenza. Attendo la sua risposta.”
Consulenza legale i 07/09/2022
La clausola da lei citata è un classico caso di esonero di responsabilità perfettamente legale e vincolante per il conduttore se da lui accettato espressamente ai sensi del 2° co. dell’art. 1341 del c.c.. Accettazione espressa che nello specifico è avvenuta con la classica doppia firma effettuata sul documento contrattuale dato in visione.

Vi è da dire però che ai sensi dell’art. 1229 del c.c. tali clausole di esonero della responsabilità non possono spingersi fino a negare o comunque limitare qualsiasi responsabilità per fatti commessi dal debitore o suoi ausiliari per doloo colpa grave.

A parere di chi scrive, a fronte del fatto che il proprietario non si stia adoperando per far fronte a riparazioni di sua assoluta competenza e a fronte dei ripetuti avvisi a lui inviati più volte durante questi mesi (che andrebbero comunque provati con documenti scritti in un ipotetico contenzioso), si potrebbe sostenere l’inefficacia della clausola contenuta nel contratto per il comportamento doloso o comunque gravemente colposo tenuto dal proprietario, il quale nonostante una clausola che in definitiva lo mette al riparo da eventuali richiesta risarcitorie, comunque rimane obbligato a far fronte alle riparazioni straordinarie di sua competenza come quelle descritte.

Se ovviamente l'intenzione è quella di continuare ad occupare l’appartamento l’inquilino potrebbe anche valutare la possibilità di eseguire a sue spese i lavori di riparazione per poi adire il giudice per veder condannato il proprietario al rimborso di quanto speso dall’affittuario e al risarcimento del danno. Per fare ciò è necessario che si dimostri l’urgenza dei lavori e, come già detto, il comportamento doloso o colposo tenuto dal proprietario.