Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16628 del 12 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacitā lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltā incontrate nello svolgimento dell'attivitā lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunitā, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invaliditā, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.

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