(massima n. 1)
In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente" (vale a dire la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in un'ulteriore invalidità o nella morte ante tempus) - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita; se, invece, il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno biologico occorso ad una neonata in base all'aspettativa di vita media, anche se dalla c.t.u. era emerso che la gravissima patologia dalla stessa contratta aveva ridotto la sua aspettativa di vita a trent'anni, in ragione del rilievo che, a causa della elevatissima percentuale di invalidità permanente riportata, pari al 92,5%, il rischio latente non avrebbe potuto essere liquidato con aumento della percentuale di invalidità).