Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9063 del 5 aprile 2024

(4 massime)

(massima n. 1)

In materia di possesso, la buona fede costituisce oggetto di presunzione iuris tantum, che puō essere superata anche attraverso presunzioni contrarie e semplici indizi.

(massima n. 2)

 In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita č la concreta possibilitā, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo. 

(massima n. 3)

Al verbale di inventario redatto da notaio ai sensi degli artt. 769 e ss. c.p.c. debba riconoscersi efficacia probatoria privilegiata in ordine alla composizione del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione.

(massima n. 4)

Il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle funzioni, č assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato č personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare.

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