(massima n. 1)
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfetariamente individuato attraverso i meccanismi tabellari, spetta al danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la presenza di circostanze peculiari, comprovanti conseguenze dannose eccedenti le ripercussioni ordinarie. Solo in presenza di prova di specifiche circostanze, il giudice deve liquidare il danno in termini individualizzati.