Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4746 del 23 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di danno non patrimoniale derivante da una lesione alla salute, la Corte di Cassazione ribadisce che il giudice deve considerare separatamente il danno biologico e il danno morale, ritenendo autonomo e successivo quest'ultimo, anche rispetto alla gravità delle lesioni subite dal danneggiato. La sofferenza morale può essere oggetto di separata valutazione e liquidazione rispetto al danno biologico, anche se quest'ultimo non è necessariamente l'unica fonte della sofferenza.

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