(massima n. 1)
In caso di danno non patrimoniale derivante da una lesione alla salute, la Corte di Cassazione ribadisce che il giudice deve considerare separatamente il danno biologico e il danno morale, ritenendo autonomo e successivo quest'ultimo, anche rispetto alla gravità delle lesioni subite dal danneggiato. La sofferenza morale può essere oggetto di separata valutazione e liquidazione rispetto al danno biologico, anche se quest'ultimo non è necessariamente l'unica fonte della sofferenza.