Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14241 del 23 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacitą lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacitą del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltą (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attivitą lavorativa retribuita.

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