(massima n. 1)
In relazione al risarcimento del danno da lesione dell'onore e della propria rispettabilitā e immagine pubblica, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, che non č censurabile in Cassazione sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.