Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4278 del 16 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione del danno patrimoniale derivante da spese di consulenza medico-legale deve tener conto sia dei documenti prodotti in primo grado che di quelli successivamente depositati nel corso del giudizio, purché riferiti all'ambito della domanda risarcitoria originariamente formulata e non costituenti una nuova domanda.

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