Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19681 del 16 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di danno da interruzione del servizio di telecomunicazione, l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, che consente la liquidazione equitativa, va intesa in senso relativo, essendo al riguardo sufficiente una difficoltà anche solo di un certo rilievo per escludere che sia consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", atteso che una pronuncia siffatta si risolve nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo l'illegittimità della condotta dell'operatore e l'effettiva lesione subita dall'utente, ha ritenuto che il danno lamentato non fosse risarcibile neanche in via equitativa in quanto "non ancorato ad alcun elemento concreto, né fattuale né giuridico").

(massima n. 2)

La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., intesa come giustizia del caso singolo che completa la norma giuridica, è ammessa solo se il danno risarcibile è certo e dimostrato o deriva direttamente e immediatamente da una situazione illegittima. Non può surrogare la prova del danno e del nesso di causalità giuridica.

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