(massima n. 4)
Il principio di cui all'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'efficienza concausale della condotta del soggetto danneggiato, si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore etā o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscano per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio, restando peraltro esclusa nell'ipotesi in cui la condotta concorrente della vittima non abbia il carattere dell'illecito, giusta il principio di cui all'art. 2048 c.c. - la possibilitā di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro ipotetico concorso nella sua causazione per culpa in educando o in vigilando.