Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26798 del 6 ottobre 2025

(5 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā cd. "vicaria" dei genitori del minore, ai fini della (ulteriore) riduzione del risarcimento del danno subito iure proprio (nella specie, morte del figlio per assunzione di sostanza stupefacente) e giā ridotto in applicazione del comma 1, prima parte, dell'art. 1227 c.c. per essere stata ritenuta la condotta del danneggiato concausa dell'evento di danno, deve valutarsi esclusivamente se quest'ultimo abbia tenuto o meno un comportamento illecito, ossia oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive, a prescindere dalla sua etā e dal suo stato di incapacitā.

(massima n. 2)

La norma di cui all'art. 1227, comma 1, prima parte c.c. riguarda l'accertamento del nesso di causalitā materiale, onde l'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso č di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilitā della condotta colposa sul piano soggettivo. L'eventuale condotta della vittima incapace deve - pertanto – essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacitā di intendere e di volere. Una siffatta valutazione oggettiva della condotta della vittima incapace, qualora non integri gli estremi di un autonomo fatto illecito, assorbe ogni rilievo circa la condotta del soggetto tenuto alla sua sorveglianza sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacitā, operando invece su di un piano esclusivamente oggettivo e materiale.

(massima n. 3)

Mentre il codice civile, all'art. 2046 c.c., si limita a qualificare come "fatto dannoso" e non come "fatto illecito" quello posto in essere dall'incapace, nel diverso caso dei genitori destinatari dell'azione risarcitoria – ovvero chiamati a rispondere per culpa in vigilando o in educando in concorso con il figlio minorenne, ai sensi dell'art. 2048 c.c., al fine di una ulteriore diminuzione del risarcimento loro dovuto iure proprio (oltre a quella giā predicabile per il concorso del minore ex art. 1227 c.c.) - č necessario che l'atto di quest'ultimo possa essere qualificato come atto illecito. Ne consegue che la loro responsabilitā deve essere esclusa anche quando il fatto, pur dannoso, non possa essere legittimamente collocato all'interno di tale categoria (nella specie, morte del figlio per assunzione di sostanza stupefacente).

(massima n. 4)

Il principio di cui all'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'efficienza concausale della condotta del soggetto danneggiato, si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore etā o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscano per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio, restando peraltro esclusa – nell'ipotesi in cui la condotta concorrente della vittima non abbia il carattere dell'illecito, giusta il principio di cui all'art. 2048 c.c. - la possibilitā di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro ipotetico concorso nella sua causazione per culpa in educando o in vigilando.

(massima n. 5)

Il principio di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale, si applica anche nei confronti dei congiunti del danneggiato incapace che agiscono iure proprio, escludendo l'eventualitā di una ulteriore riduzione del danno risarcibile basata sulla responsabilitā vicaria dei genitori per omessa vigilanza o educazione della vittima minorenne, qualora la condotta concorrente di quest'ultima non abbia il carattere dell'illecito.

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