Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17974 del 1 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, senza esimere la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti.

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