Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16924 del 19 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'applicazione delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico non patrimoniale è preferibile, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati su base nazionale. Tuttavia, l'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi non è precluso, purché non si arrivi a risultanze che si pongano in patente ed ingiustificato contrasto con quelli che sarebbero derivati in caso di applicazione delle tabelle milanesi.

(massima n. 2)

Il ricorrente che lamenta la mancata applicazione delle Tabelle di Milano ha l'onere di specificare se e in quale misura l'avvenuta applicazione, nel caso in esame, di tabelle diverse abbia determinato una liquidazione del danno per sé meno favorevole. Tale onere deve essere assolto indicando le basi del calcolo operato dal giudice e confrontandolo con quello che sarebbe stato possibile operare secondo le Tabelle di Milano.

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