(massima n. 1)
Il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., è un'integrazione del potere generale di cui all'art. 115 c.p.c. La sua esercitazione non richiede la richiesta di parte, ma deve basarsi sull'impostazione che l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno può essere anche solo relativa. Quando il giudice accerta l'esistenza della condotta generatrice di danno e legittima la richiesta risarcitoria, una decisione di "non liquet" è inammissibile.