Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19597 del 16 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di sottrazione definitiva di un bene mobile produttivo, il danno derivante dalla perdita di godimento può essere liquidato equitativamente sulla base del valore locativo del bene, allorché il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

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