Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22974 del 9 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del pił generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. e il suo esercizio rientra nella discrezionalitą del giudice di merito, senza necessitą della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equitą giudiziale correttiva od integrativa.

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