(massima n. 1)
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del pił generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. e il suo esercizio rientra nella discrezionalitą del giudice di merito, senza necessitą della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equitą giudiziale correttiva od integrativa.